SENTENZA STORICA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO


LA MANCATA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO DETERMINA LA NULLITA' DEL FERMO AMMINISTRATIVO STESSO

Il Giudice di Pace di Milano, sezione I, Dott. Banfi, ha emesso la sentenza 7280/2017 in merito al ricorso di un cittadino contro un fermo amministrativo illegittimo perchè le cartelle esattoriali non erano state notificate legittimamente.
Nello specifico il cittadino aveva accumulato un debito presunto di oltre € 13.000,00 a cui era seguito il fermo amministrativo. Tuttavia talune cartelle (19) non erano mai state notificate dalla pubblica amministrazione, ed il fermo non era stato preceduto da idoneo preavviso. Nella sentenza il giudice rileva così la perscrizione dei crediti e dichiara, di fatto, il fermo illegittimo.
Sempre nella sentenza vengono chiarti altri aspetti spinosi sull'argomento:
- è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta;
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di espropriazione forzata, ma di prcedura ad essa alternativa a cui sono applicabili le regole del rito di cognizione ordinario.
Il Codacons: "Sentenza storica nella difesa dei diritti del cittadino. L'amministrazione non può comminare sanzioni a caso ma deve prima verificare di avere rispettato le procedure previste dalla legge. Va evitato che taluni cittadini siano costretti a pagare debiti inesistenti solo per liberarsi del problema delle multe e del fermo amministrativo".

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