Provincia, le nuove elezioni fissate per il 23 novembre


POLITICA • A seguito delle dimissioni di Signoroni per il caso di incompatibilità. Il parere dell’avvocato Uliana Garoli

benedetta fornasari
«Il 25 agosto 2019 si sono tenute le elezioni del Presidente. Paolo Mirko Signoroni, proclamato Presidente della Provincia, si è di-messo dalla carica in data 3 ottobre 2019. Si rende pertanto necessario procedere all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Cremona». Questa la motivazione contenuta nella deliberazione adottata dal Vicepresidente Rosolino Azzali in base alla quale, sabato 23 novembre 2019, circa 1.300 grandi elettori (Sindaci e Consiglieri dei Comuni in carica) si recheranno di nuovo alle urne. Una svolta decisiva per il governo dell’Ente che arriva qualche giorno dopo il Consiglio provinciale, nel corso del quale è stato dichiarato che gli atti firmati dal candidato eletto Paolo Mirko Signoroni sono validi, così come risulta regolare la nomina a vicepresidente del sindaco di Corte de’ Frati Rosolino Azzali. Al fine di comprendere la situazione attuale e gli sviluppi futuri è necessario ripercorrere quanto accaduto nell’ultimo mese. Dopo il giuramento del Presidente, avvenuto il 12 settembre, l’ex Segretario generale Maria Rita Nanni e il vicesegretario generale Antonello Bonvini hanno formalmente sollevato dubbi, mediante due missive datate 18 e 23 settembre 2019, riguardanti la eleggibilità di Signoroni, la cui nomina non sarebbe compatibile con il ruolo, da lui ricoperto, di Vicepresidente dell’Ufficio d’Ambito Ato. Da qui lo slittamento del Consiglio provinciale fissato per il 26 settembre, il susseguirsi delle schermaglie politiche e la difesa di Signoroni che, acquisito un parere legale, ha dapprima dichiarato l’insussistenza della sua ineleggibilità, e in un secondo momento, dopo il ricorso presentato dalla Lega al Tribunale di Cremona, ha rassegnato le dimissioni. Alla luce dei fatti sopra esposti abbiamo chiesto il parere dell’avvocato cremonese Uliana Garoli, esperta di diritto amministrativo e pubblica amministrazione. 
 
Avvocato Garoli, qual è il suo parere rispetto alla situazione verificatasi? 
«Il caso di cui si tratta, a mio parere, va inquadrato nella fattispecie delle incompatibilità e non nei casi di ineleggibilità. Infatti, sulla base all’art. 60 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono ineleggibili gli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di enti dipendenti dalla Provincia. Nella fattispecie il sindaco Signoroni, al momento della elezione, ricopriva la carica di Vicepresidente dell’Ato, azienda speciale della Provincia. Nella sua qualità di vicepresidente dell’Ato, svolgeva generiche funzioni vicarie, ma non aveva poteri di rappresentanza, né tantomeno poteri di organizzazione e coordinamento, come chiaramente previsto dalla normativa. Infatti, sulla base dello Statuto dell’Ato, tutte le attività gestionali sono conferite al Direttore. Siamo in presenza, quindi, del caso in cui l’amministratore senza potere di rappresentanza risulta incompatibile, problematica sanabile con la facoltà di opzione che l’amministratore ha già esercitato dimettendosi dall’Ato. Peraltro, al momento in cui è stato sollevato il dubbio della presunta causa di ineleggibilità, il Presidente Signoroni si è dimesso, dimostrando sensibilità nei confronti dell’Istituzione, ma avrebbe potuto non farlo, in attesa della pronuncia dell’Autorità giudiziaria, unica autorità competente a dichiarare l’ineleggibilità. Vi è da rilevare che, nel caso in questione, si è verificato un fatto alquanto irrituale. L’unica autorità che si possa pronunciare sulla ineleggibilità, infatti, è il Tribunale ordinario. Le procedure per la contestazione delle cause di ineleggibilità sono previste dall’art. 69 del Tuel, quindi la comunicazione derivante da un funzionario dell’Ente, che solleva il problema della presunta ineleggibilità, non riveste pregio giuridico. Quanto alla validità degli atti svolti da Paolo Mirko Signoroni che, prima di dare spontaneamente le dimissioni, ha giurato ed è stato proclamato Presidente, sono da considerarsi pienamente validi nelle more della pronuncia dell’autorità giudiziaria secondo prassi consolidata e costante giurisprudenza». 
 
In questo caso, che cosa prevede la giurisprudenza?
 «In questa situazione l’Ente continua a svolgere le sue prerogative, nella pienezza dei suoi poteri, attraverso l’operato del Vicepresidente. Come previsto dallo Statuto della Provincia, infatti, il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Infatti, il Consiglio provinciale, nella recente seduta tenutasi lo scorso 8 ottobre, ha deliberato su atti importanti e fondamentali per l’Ente. La normativa di carattere generale, peraltro, assicura la piena funzionalità degli Enti che devono sempre essere in grado di garantire il funzionamento. Laddove non vi fosse nessuno in grado di svolgere le funzioni, verrebbe nominato un commissario ad acta. Non è questo il caso della Provincia in quanto c’è un Vicepresidente che agisce secondo i poteri attribuitigli dallo Statuto».

Quali possono essere gli sviluppi futuri?
«La procedura di indizione di nuove elezioni è già stata avviata. Il Tribunale di Cremona ha chiamato l’udienza per il pronunciamento sulla ineleggibilità del Presidente nei primi giorni del mese di dicembre. La pronuncia potrebbe, quindi, seguire due strade. L’autorità giudiziaria potrebbe decidere nel merito dell’ineleggibilità oppure, ove le nuove elezioni vadano a sanare la situazione di incertezza venutasi a creare, potrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nel primo caso, ove venisse dichiarata l’ineleggibilità del Presidente Signoroni, le nuove elezioni andrebbero comunque a sanare completamente l’attuale situazione di incertezza».

Commenti